02/05/2023 – Sgravio previdenziale –

Premessa
Per tutto il 2023 è in vigore un esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati (sconto contributivo – nello statino è la voce INPDAP) pari al 2% se la retribuzione imponibile non supera i 2.692 euro mensili ( fino 35.000 euro annui lordi) e al 3% se la retribuzione imponibile non supera i 1.923 euro mensili (fino 25.000 euro annui lordi).

La decontribuzione del 2% era stata introdotta per il 2022 con la Legge 142 del 5.10.2022 ex DL 115 del 9.8.2022 – AIUTI bis:
 0,8% per il periodo gennaio- giugno 2022;
 1,20% per il periodo luglio-dicembre 2022.
La legge di Bilancio 2023 (Legge n.197 del 29.12.2022) aveva prorogato la misura per il 2023 con l’aggiunta di un ulteriore 1% per i redditi fino a 25.000 euro.

Il Decreto Lavoro
Il Decreto Lavoro recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri il 1^maggio 2023, introduce un ulteriore sconto retributivo:
• Per i redditi fino a 35mila euro lordi annui -parametrati su base mensile (2692 euro) per tredici mensilità – aumenta, dal 2% al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, per gli stipendi dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (senza effetti sulla la tredicesima mensilità).
• Per le retribuzioni fino a 25mila euro lordi annui – parametrati su base mensile (1923 euro) per tredici mensilità- l’esenzione è innalzata al 7 per cento (senza effetti sulla tredicesima mensilità).

Esempio: Per uno stipendio di 2.000, 00 euro lordi mensili, che già gode di un maggior introito di 40 euro, si tratta di un ulteriore aumento intorno agli 80 euro.