12/01/2023 – Legge di Bilancio 2023: i provvedimenti per la Scuola

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LA LEGGE DI BILANCIO 2023

Legge n.197 del 29.12.2022

Dopo un voto di fiducia alla Camera il 24 dicembre 2022 con 221 voti favorevoli e 152 voti contrari, un secondo voto di fiducia al Senato il 29 dicembre con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un astenuto la legge di Bilancio è diventata legge dello Stato – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
Consta di 488 pagine, si compone di:

  • Parte I sezione I: misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici (art. 1 con 903 commi),
  • Parte II sezione II: approvazione degli stati di previsione (artt. 2-21 ),
  • allegati,
  • quadri riassuntivi ,
  • tabelle.

La legge entra in vigore il 1° gen­naio 2023.

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I PROVVEDIMENTI PER LA SCUOLA

  1. Taglio del cuneo fiscale  (co. 281)

prorogato per tutto il 2023 lo sconto retributivo di due punti sulla quota dei contributi previdenziali (nello statino è la voce INPDAP).

Si tratta di un maggior introito di 40 euro su un imponibile di 2000, 00 euro.

La norma prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per i rapporti di lavoro dipendente è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (sconto retributivo) di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro.

Il personale della scuola ha già avuto questo”sconto” per il 2022 (Legge 142 del 5.10.2022 ex DL 115 del 9,8,2022 – AIUTI bis):

  • 0,8% per il periodo gennaio- giugno 2022;
  • 1,20% per il periodo luglio-dicembre 2022.

La legge di Bilancio 2023 proroga l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti anche per tutto il 2023 di due punti percentuali (2%).

Qualora la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro (in luogo di 1.538 euro, previsti dal ddl iniziale), aumentato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la misura dell’esonero è incrementata di un altro punto percentuale.  Gli oneri conseguenti per la finanza pubblica sono stimati in 3.899 milioni di euro per il 2023.

  • EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM (co. 330-333)

Un anticipo sul contratto 2022-2024

Stanziato 1 miliardo di euro, per il solo 2023, per l’erogazione di un emolumento accessorio una tantum, pari all’1,5% dello stipendio (quindi sarà tanto più alto quanto maggiore sarà la retribuzione), da corrispondersi per tredici mensilità.

E’ una sorta di anticipo sul contratto 2022-2024, che sostituisce l’IVC, che include solo icontributi ai fini del trattamento di quiescenza (pensione) e dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).Non vale, invece, ai fini dell’indennità di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, del TFR, delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del prestatore di lavoro in caso di sua morte.

  • CONGEDO PARENTALE (co. 359)

Uno dei mesi di congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti da fruire entro il sesto anno di vita del bambino sarà indennizzato all’80% della retribuzione imponibile invece che al 30%.

Al fine di favorire le mamme e i papà lavoratori dipendenti, la retribuzione (ora al 30%) è elevata all’80 % al padre o alla madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. La disposizione si applica con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo  di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Dunque, solo entro i primi sei anni di vita del bambino le mamme lavoratrici o i papà lavoratori dipendenti, in alternativa tra loro, avranno diritto a un mese di congedo parentale in più rispetto ai nove già concessi. Dei dieci mesi riconosciuti, nove saranno indennizzati al 30% e uno all’80%, ma solo se il figlio non ha compiuto i sette anni.

  • PROMOZIONE DELLE COMPETENZE STEM NELLE SCUOLE (co. 548-554)

Misure in attuazione del PNRR

In attuazione del PNRR, M4C1 «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» – investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 – si introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere.

In particolare il MIM promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in ogni “segmento”:

  • nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, al fine di fornire un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale;
  • nel sistema di istruzione e formazione, per potenziare l’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
  • con riguardo all’istruzione superiore, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l’uguaglianza di genere.

Si interviene anche sui docenti: nell’ambito della formazione continua obbligatoria e di quella continua incentivata dei docenti di ruolo sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM, alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative.

Si opera sugli ITS, rafforzando il riferimento all’obiettivo di favorire l’equilibrio di genere nell’ambito delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato nazionale ITS Academy.

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha il compito di promuovere alcune tipologie di misure:

  1. definizione di linee guida entro il 30 giugno 2023 per l’introduzione nel piano

triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli:

  • lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza,
  • l’apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;

b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in

particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della «Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza» per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche;

d) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l’apprendimento delle discipline STEM e digitali;

e) stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e in campo del digitale;

f) iniziative volte a promuovere l’acquisizione di competenze STEM e digitali anche all’interno dei percorsi di istruzione per gli adulti.

  • ORIENTAMENTO  (co. 555)

Estensione dei percorsi di orientamento

I percorsi di orientamento sono estesi a tutte le classi e gli anni di corso della scuola secondaria, sia di primo grado sia di secondo grado utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa e specifici strumenti di supporto all’orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito con Decreto n. 328 del 22.12.2022 per potenziare le azioni nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A partire dall’a.s. 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (M4C1 –Riforma 1.4 – Riforma del sistema di orientamento).

Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all’interno di progetti già in essere nell’istituzione scolastica.

  • RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA (co. 557-559)

Un’altra misura prevista nel PNRR

Si introduce, a decorrere dall’a.s. 2024/2025, una nuova disciplina, prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1 – Riforma 1.3 -5,10 -Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico) e relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni.

In particolare, si prevedono un parametro perequativo e l’applicazione, per i primi sette anni scolastici, di un correttivo non superiore al 2 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati.

In buona sostanza, la norma prevede, a livello regionale, un numero medio di alunni per istituzione scolastica fra un minimo di 900 e un massimo di 1000, “tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.

In molte regioni potrebbe essere accorpate un buon numero di scuole, per una riduzione complessiva nazionale anche del 10%.

I risparmi conseguiti dalla riorganizzazione (riduzione) della rete scolastica confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo “Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica, il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico.

  • EDILIZIA SCOLASTICA (co. 560)

Un Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica

Nell’ambito del PNRR, la maggior parte delle risorse destinate all’istruzione finanzia investimenti e riforme presenti nella Missione 4 (“Istruzione e ricerca”), nell’ambito della Componente 1 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università “). Nello specifico, tra gli investimenti finanziati nell’ambito della Componente 1 rientra anche il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica (M4C1-Investimento 3.3).

Si stanzia 1 milione di euro, per il 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione di strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l’anno scolastico 2023-2024. Con decreto del MIM, da emanare entro il 31 marzo 2023, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle relative risorse.

  • LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (co. 561)

Per il 2023 150 mln di euro per valorizzare docenti e ATA che svolgono particolari attività.  

Si istituisce un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docente e ATA – così si legge nella relazione tecnica), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, e di quelle svolte in attuazione del PNRR (M4C1 –Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università).

I criteri di utilizzo delle risorse sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 giugno 2023.

  • REVISORI DEI CONTI   (co. 562)

Incremento dei compensi

Viene previsto che talune attribuzioni in materia di attestazioni siano svolte, presso le scuole, dai revisori dei conti. Inoltre, è disposto che 4,2 milioni di euro, quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, siano destinati, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti.

  1. DIRIGENTI TECNICI (co. 886)

Reclutamento e incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato.

E’ posticipata dal gennaio 2021 al 2024 l’assunzione dei primi cinquantanove dirigenti tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione e del merito. Posticipata dal 2023 al 2025 anche l’assunzione dei restanti ottantasette. Sono prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere ai dirigenti tecnici.

È esteso dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine di durata massima degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dello svolgimento del relativo concorso previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Di conseguenza, si dispone anche per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un’autorizzazione di spesa pari a 7,9 mln di euro annui, di importo identico a quella già prevista, a legislazione vigente, per il 2021 e il 2022.

  1. RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (co.309)

L’aumento è corrisposto da gennaio 2023 solo alle pensioni con importo mensile lordo non superiore a 2.101,52 euro (fino a quattro volte il trattamento minimo) . Per i pensionati che percepiscono un importo superiore al predetto limite, la rivalutazione sarà corrisposta sulla prima rata utile dopo l’approvazione della legge (febbraio o marzo 2023).

Premesso che la percentuale di rivalutazione per il calcolo della perequazione per l’anno 2022 è del 7,3% a partire dal 1° gennaio 2023 (salvo conguaglio), la legge di bilancio rivaluta le pensioni nel seguente modo:

  • per le pensioni fino a 2.101,52 euro (fino a 4 volte l’assegno minimo [che è di euro 525.38]) l’aumento è attribuito per il 100,00% (ossia 7,3%);
  • per le pensioni da 2.101,53 e fino a 2.626,90 euro (fino a 5 volte l’assegno minimo) l’aumento è attribuito per l’ 85% (ossia 6,2%);
  • per pensioni da 2626,91 fino a 3.152,28 euro (fino a 6 volte l’assegno minimo) l’aumento è attribuito per il 53% (ossia 3,869%);
  • per pensioni da 3.152,29 fino a 4.203,4 euro (fino a 8 volte l’assegno minimo) l’aumento è attribuito per il 47% (ossia 3,43%);
  • per pensioni da 4203,05 e fino a 5.253,80 euro (fino a 10 volte l’assegno minimo) l’aumento è attribuito per il 37% (ossia 2,7%);
  • per pensioni oltre 5.253,81 euro (oltre 10 volte l’assegno minimo) l’aumento è attribuito per il 32% (ossia 2,33%).
  1. LAVORATORI FRAGILI  (co. 306)

Lavoro in modalità agile fino al 31.3.2023

Lo smart working per i lavoratori fragili è stato prorogato fino al 31 marzo 2023. Il datore di lavoro dovrà favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento”.

Resta al 31 dicembre 2022 la scadenza per lo smart working per i genitori di figli under 14: dal 2023 devono ricorrere alla formula standard (accordo individuale con il datore di lavoro).

Una cosa da ricordare relativa all’assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili. Solo fino al 30 giugno 2022 è stata riconosciuta tale equiparazione per i lavoratori fragili che non potevano svolgere la prestazione in smart working. Questo termine è definitivo perché nella Legge di Bilancio 2023 non è stato previsto alcun differimento. La misura di equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero, si ricorda, permetteva, a chi non poteva lavorare perché “fragile”, di assentarsi dal lavoro senza che le sue assenze fossero conteggiate nel cosiddetto periodo di comporto (cioè il totale delle assenze per malattia retribuite -18 mesi – superato il quale un lavoratore può essere licenziato).