13/12/2022 – Supplente temporaneo e sospensione dell’attività didattica nel periodo delle vacanze natalizie
Si avvicina il periodo di sospensione dell’attività didattica in seguito alle vacanze natalizie e, in contemporanea, iniziano le preoccupazioni per i supplenti in servizio che non sanno se hanno diritto o meno alla proroga della supplenza nel caso in cui stiano sostituendo personale assente per malattia o altra causa.
Vediamo di fare chiarezza sulle situazioni che potrebbero verificarsi:
- docente che si assenta per sette giorni prima delle vacanze natalizie e alla ripresa delle lezioni si assenti nuovamente per almeno sette giorni con nuova certificazione.
- In questo caso al supplente spetta la proroga della supplenza compreso il periodo delle vacanze natalizie. Questo è stabilito dall’art. 40 del CCNL/SCUOLA al comma 3. In questo senso il nuovo contratto dovrà decorrere dal primo giorno di inizio delle sospensione delle attività didattiche.
- docente che si assenta per un periodo inferiore a sette giorni prima delle vacanze natalizie e rientra in servizio il primo giorno di ripresa delle lezioni dopo le vacanze.
- In questo caso al supplente non spetta la proroga.
- docente assente sino al 23 dicembre per malattia che, il 24 dicembre, comunichi alla scuola di essere a disposizione per aver terminato il periodo di malattia. Il 9 gennaio 2023 non riprende servizio in quanto è nuovamente in malattia.
- Premesso, che il Capo di Istituto è obbligato a ritenere valida la dichiarazione di ripresa del servizio resa dal docente assente sino al 23 dicembre con la quale comunichi ufficialmente di essere a disposizione della scuola (appare evidente che in tal caso il congedo si interrompe (il 23 dicembre deve coincidere con un giorno lavorativo e non con un giorno festivo). Nel caso in cui il docente non riprenda servizio il 9 gennaio, per stessa o diversa tipologia di assenza rispetto alla precedente, ripartirebbe il congedo ex novo e non va sommato alla precedente. Per il secondo punto non vi è assolutamente dubbio che spetti la riconferma del supplente, per continuità didattica, considerando che il titolare non effettua mai un rientro effettivo in servizio, per cui, il supplente rimane in servizio con conferma del contratto ma con esclusione del pagamento del periodo della sospensione delle lezioni, coincidenti con il periodo natalizio.