06/06/2022 – Proroga dei contratti supplenti ATA

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota 17060 del 1° giugno 2022 contenente le modalità da utilizzare per prorogare i contratti dei supplenti ATA fino al 30 giugno.

Le disposizioni richiamate sono quelle dell’art.1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA (DM 430/2000) e le istruzioni della nota del 10 giugno 2009 n. 8556.

Qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto i dirigenti scolastici possono richiedere le suddette proroghe mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con la nota DRVE n. 9837 del 01/06/2022 precisa che i Dirigenti Scolastici ove ritenessero necessario far fronte ai numerosi adempimenti, possono avvalersi della predetta possibilità di proroga oltre il 30 giugno 2021.

Essi dovranno produrre motivata richiesta al Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale della provincia di competenza dichiarando:

  1. l’impossibilità di assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’utilizzo del personale ATA in servizio a tempo indeterminato o con nomina di supplenza annuale con particolare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari integrativi o a situazioni che possono pregiudicare l’ordinato avvio dell’anno scolastico (esempio adempimenti legati allo svolgimento delle procedure concorsuali);
  2. il periodo di proroga ritenuto necessario per assicurare lo svolgimento del servizio/attività di cui sopra.