07/04/2022 –  Green pass per l’accesso a scuola –

Dal 1° al 30 aprile 2022 il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base) non può accedere a scuola. E’ considerato assente ingiustificato e non percepisce retribuzione o altro compenso o emolumento.
Il mancato possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
(Nota MI n. 695 del 5 aprile 2022)


Vi ricordiamo che, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono cessati gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale(c.d. green pass rafforzato) .
Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale. In caso di inadempimento potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni.

Invece i dirigenti scolastici ed il personale ATA, che non svolgono attività didattiche, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere stati riammessi in servizio dal 1° aprile e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività con green pass base.

Per entrare a Scuola, qualunque sia l’attività da svolgere, al DS, agli ATA, ai docenti per svolgere “altre funzioni” , è richiesto il green pass base (vaccinazione, guarigione o test).
Per l’insegnamento è richiesto il green pass rafforzato
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