31/03/2022 –  Non sono state prorogate le tutele per i lavoratori fragili –

Con la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, sono cessate le tutele per i lavoratori fragili ( e cioè: 1. possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto; 2. il periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero e non computabile ai fini del periodo di comporto).


Il DL 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) prevede, per la Scuola, solo due proroghe:

• E’ prorogata al 31.12.2022 la norma che prevede che il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI renda il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.
( Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 – Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione).


• E’prorogata al 30.6.2022 la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
La sorveglianza sanitaria eccezionale consiste in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” … .