30/03/2022 –  Un’altra novità sull’obbligo vaccinale -

L’altro giorno vi avevamo parlato del fatto nuovo contenuto nel DL 24 del 24.3.2022, art.8.

Vi confermiamo che, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.
Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo
esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Ecco adesso il secondo fatto nuovo, contenuto nella nota MI n. 620 del 28.3.2022: a detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.

L’ufficio scolastico provinciale di Venezia, ad aggiungere altra confusione, invita i DS ad adottare i provvedimenti di utilizzazione in altri compiti (nota n. 2741 del 29.3.2022).


La sintesi e la contraddittorietà dei provvedimenti:

  1. Dal DL 24:
    L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
  2. Dalla nota MI n. 620
    Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.
  3. Dalla nota USP n. 2741
    A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento. Tanto premesso, le SS.LL. provvederanno ad adottare autonomamente i provvedimenti di utilizzazione in altri compiti del personale di cui trattasi, senza inoltrare alcuna documentazione a questo Ufficio. Si rammenta che nel caso di utilizzazione in altri compiti del personale docente ed educativo la prestazione lavorativa dovuta è pari a 36 ore settimanali, da rapportare eventualmente alla prestazione part-time già in essere

In un comunicato stampa la segreteria generale dello Snals Confsal afferma che “la nota del Ministero dell’Istruzione del 28 marzo 2022 lascia aperte molte questioni … . Non può che lasciarci perplessi l’indicazione secondo la quale al personale inadempiente, da utilizzare in attività di supporto alle istituzioni scolastiche, debbano applicarsi, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che regolano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento. Con tale indicazione si vuole lasciare intendere che detto personale, pur conservando lo stato giuridico di docente, dovrebbe svolgere 36 ore di servizio settimanale.
Per lo Snals-Confsal si tratta di una disposizione che, oltre a travalicare il dettato di legge, utilizza in maniera errata le previsioni contrattuali, assimilando, tra l’altro, l’inadempienza all’obbligo vaccinale all’inidoneità all’insegnamento, per la quale le procedure contrattuali sono ben distinte dalla procedura d’ufficio introdotta dal Dl 24/22 per l’utilizzazione in attività di supporto alle scuole.”