10/12/2021 – Dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale per la scuola. E se la vaccinazione non è stata fatta … ?

Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale.
Se il dipendente non risulta in possesso della certificazione verde (green pass rafforzato) il DS lo invita a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante
• l’effettuazione della vaccinazione,
• oppure il differimento della vaccinazione,
• oppure l’esenzione dalla vaccinazione,
• oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione cui sottoporsi entro venti giorni dall’invito.
Vedi anche SCHEDA SNALS n. 240

Che fare negli intervalli temporali?

  1. Nel lasso temporale dei cinque giorni, in via transitoria, il dipendente continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
    Alla scadenza dei cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, scatta l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
  2. Se il dipendente presenta la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, cui sottoporsi entro venti giorni, nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino, continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Il dipendente che si è sottoposto alla vaccinazione deve trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

MI nota n. 1889 del 7.12.2021

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