16/06/2021 – Docenti: chi può e chi non può presentare domanda di assegnazione provvisoria –

Motivi per partecipare

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di  ogni ordine e grado, per uno dei seguenti motivi:

– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

– ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze previste nel CCNI.

In presenza di uno dei predetti requisiti:

  • Può partecipare  il personale  che assiste persona con handicap in situazione di gravità,ed anche il personale che è  persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità purché le condizioni  previste siano  intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali o all’inserimento periodico nelle GAE.
  • Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria il docente con figli minori di 3 anni e il docente coniuge convivente del personale militare.
  • Al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.
  • Tutto  il  personale  docente,  educativo  e  ATA  può richiedere l’assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell’unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione  anagrafica.  Si può richiedere anche  il  ricongiungimento  al genitore, senza l’ulteriore requisito della convivenza.
  • I  docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/2021 NON possono partecipare  alla mobilità annuale per l’a.s. 2021/2022, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.