21/03/2021 – Somministrazione del vaccino anti Covid

L’assenza è giustificata e il personale docente e ATA non deve far ricorso  a nessuno degli istituti giuridici a sua disposizione (motivi di salute, di famiglia, personali, permessi brevi, ferie, recuperi …)

Lo prescrive l’art. 31 del decreto Sostegni del 10 marzo 2021:

L’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

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Peraltro, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica qualche giorno fa ha preannunciato un’Intesa con il Ministero dell’Istruzione per consentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la donazione del sangue.

Allora, ecco come comportarsi, pur se il decreto entra in vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (che, ad oggi, non è ancora avvenuta):

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  • chiedere di assentarsi per un giorno per “somministrazione vaccino anti Covid”, non  appena si è in possesso della prenotazione;
  • al rientro consegnare una certificazione /attestazione eventualmente rilasciata da chi ha vaccinato oppure presentare un’ autodichiarazione.
  • Chi si è già vaccinato e ha usufruito di un giorno per un qualche motivo, chiede immediatamente  la rettifica della domanda di assenza a suo tempo prodotta invocando l’art. 31 del Decreto Sostegni del 19 marzo 2021, per evitare che si provveda ad eventuali ritenute.