14/10/2020 – Lavoratori fragili – Norme aggiornate con la legge del 13 ottobre 2020, n. 126.

Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti pubblici , dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, , il lavoro agile e’  una delle  modalità’ ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa

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Fino al 15 ottobre 2020,

 per i  lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante:

  • da immunodepressione ,
  • da esiti da patologie oncologiche ,
  • dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
  • riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, co. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104),

il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

E’ prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

Non è possibile monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di questa tipologia.

Dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 questi   lavoratori fragili – se non dichiarati inidonei –  svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, che è una delle  modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa, anche:

  • con una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,
  • con lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
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