21/09/2020 – Incarichi temporanei a docenti e ATA –

Si tratta dei cosiddetti docenti Covid e ATA Covid.

  • Ai fini della ripresa dell’attività didattica in presenza per l’anno scolastico 2020/2021 si  potrà derogare  al numero minimo e massimo di alunni per classe.
  • Per il solo anno scolastico 2020/2021  si potranno conferire ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA.
  • Detti posti non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio, hanno durata fino al termine delle lezioni.
  • In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, questo personale è licenziato per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
  • Per i contratti relativi al personale docente  si procede utilizzando le graduatorie di istituto e conferendo supplenze temporanee.
  • Per i contratti relativi al personale ATA, si procede con il conferimento di supplenze temporanee dalle graduatorie di istituto, in ogni caso non oltre il termine delle lezioni.
  • Per coprire l’eventuale assenza di questo personale docente e ATA Covid  lo si sostituisce ai sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo,

Ove non sia possibile è consentito  procedere  con la sostituzione sin dal primo giorno di assenza.

  • Per la copertura delle sostituzioni sarà utilizzata una quota pari al 10 per cento delle risorse del « Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 » (stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021).