11/08/2020 – Immissioni in ruolo anno scolastico docenti e ATA anno scolastico 2020/21

 Le operazioni della fase ordinaria sono iniziati e dovranno concludersi entro il 26 agosto.

 Gli avvisi degli Uffici Scolastici. 

La procedura è informatizzata, in più fasi.

Pertanto gli aspiranti alla nomina in ruolo dovranno

·         assicurarsi  per tempo di essere in possesso delle proprie credenziali di accesso al sistema POLIS,

·         consultare in maniera sistematica il sito dell’ufficio Scolastico regionale/provinciale,

·         controllare che la casella di posta elettronica nota all’ufficio Scolastico sia funzionante.

I tempi per la realizzazione della procedura saranno stringati, le nomine dovranno concludersi entro il 26 agosto. Nei giorni successivi si procederà con la “chiamata veloce” in modo da assegnare anche i posti non coperti dalla procedura ordinaria.

Le modalità

Ciascun candidato potrà presentare più istanze tramite il sistema POLIS (Istanze On-Line),attraverso le quali verranno comunicate all’Ufficio le preferenze di nomina relative alla provincia di assegnazione (nel caso delle Graduatorie di Merito), della classe di concorso (nel caso di iscrizione in più graduatorie) e della sede di nomina

Ecco come si svolgeranno le nomine

Dal 2020/21 le immissioni in ruolo si svolgeranno in due parti:

·         immissioni in ruolo ordinarie (50% GaE e 50% concorsi, inclusa fascia aggiuntiva)

·         procedura straordinaria per coprire eventuali posti residui con “chiamata veloce”

 Dal 1° settembre 2020 vincolo quinquennale

A chi si applica il blocco

·         Dal 1° settembre 2020 il blocco almeno quinquennale nella scuola di titolarità (cioè quella in cui si viene assunti) interessa tutte le graduatorie: GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia infanzia primaria che secondaria.

·         Il blocco riguarderà non solo la domanda di trasferimento. Durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o di svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL

Dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento o assegnazione. Otterrà il trasferimento quando il posto richiesto sarà vacante e disponibile per i trasferimenti.

 Alcune deroghe

Il vincolo almeno non quinquennale non riguarderà esclusivamente le seguenti categorie di personale

1.       personale docente in esubero o soprannumero. Si tratta di situazioni sopravvenute, per via della contrazione degli organici, che non è possibile definire a priori. Se dichiarato sovrannumerario il docente potrà presentare domanda di mobilità (a quali condizioni non è stato ancora chiarito)

2.      personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104