13/05/2020 – Ammissione alla classe successiva nel 2^ ciclo –

Alcune anticipazioni in attesa delle disposizioni ministeriali.

La valutazione finale degli alunni nel 2^ciclo

per l’anno scolastico 2019/2020

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009; dlgs. 13 aprile 2017, n. 62;

bozza di nuova ordinanza sulla valutazione.

  • La valutazione degli alunni è con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
  • I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
  • Per l’ alunno con disabilità affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
  • Il personale docente esterno e gli esperti che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’IRC, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
  • La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ed è riportata anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico,
  • Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.
  • Gli alunni sono ammessi alla classe successiva senza tener conto  della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, anche se inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni vigenti (tabella di corrispondenza).  Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’a. s. 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato. (NB.  Si tratta si un piano predisposto dal cdc per gli alunni con insufficienze, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento).
  • Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.