18/04/ 2020 – Dal Decreto legge n. 22 dell’ 8 aprile 2020 – Seconda parte – Come si svolgono gli esami di stato se le lezioni riprendono entro il 18 maggio

Il Ministero, con una o più ordinanze, disciplinerà:

  • i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie;
  • le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l’eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti;
  • le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
    NB. Ieri è stata pubblicata l’OM n. 197 DEL 17-4-2020 su Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
    Cambia la composizione della commissione dell’Esame di Stato del secondo ciclo.
    Sarà formata da 6 commissari interni, nominati dai consigli di classe, e dal presidente esterno, nominato dagli Uffici scolastici regionali. In ogni caso, sarà assicurata la presenza del commissario di Italiano e di uno o più commissari che insegnano le discipline di indirizzo.
  • le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame.

(Dal DL n. 22 dell’ 8 aprile 2020)