10/04/ 2020 – Contratti a tempo determinato per potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia – Una brusca marcia indietro del Ministero – Lo Snals Confsal chiede chiarimenti –

Al Dott. Jacopo Greco Direz. Generale Risorse Umane e Finanziarie –

Ufficio IX Ministero Istruzione Roma

Ogg.: Nota n.8615 del 5.4.2020

La scrivente Organizzazione Sindacale vuole segnalare lo sconcerto che la nota in oggetto ha creato nelle scuole in quanto l’Art. 121 del D.L. n. 18/2020 prevede la possibilità per le scuole di stipulare “contratti a tempo determinato … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia” e, in coerenza, finora sono stati mantenuti in servizio i supplenti non solo in assenza del titolare, ma anche in caso di rientro dello stesso, proprio con la finalità (non utile, ma indispensabile) di potenziare l’attività scolastica in un momento tanto delicato (contratti con codice 19).

Questo concetto, fra l’altro è ripreso dal 3^ comma della nota di cui trattasi. Purtroppo e, diremmo, inaspettatamente, il 5^ capoverso fa una brusca marcia indietro, affermando che “alla luce della tendenza emersa nel mese di marzo” non c’è stata una flessione nel numero delle supplenze e, quindi, le scuole dovranno limitarsi a nominare supplenti “per le sole finalità e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in via ordinaria”.

Dal che si deduce che potranno essere confermate le supplenze solo nel caso di assenza dei titolari e non già per “potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali”; ciò implica, di conseguenza, che i supplenti i cui titolari siano rientrati dovrebbero essere licenziati.

Ma la nota in oggetto prevede, per il 15 aprile, un nuovo monitoraggio dal quale potrebbe rilevarsi una situazione diversa da quella emersa a marzo e, quindi, in applicazione del più volte citato Art. 121, potrebbe emergere la necessità di mantenere in servizio tali docenti, non solo per le finalità didattiche sopra citate, ma per il mantenimento dei livelli occupazionali. In quest’ultimo caso la nomina potrebbe toccare ad altro personale, per ragioni facilmente intuibili, quali, in primo luogo, l’impegno del vecchio supplente in una nuova supplenza creatasi nel frattempo, con l’aggravante che la continuità didattica (nel caso dei docenti) verrebbe meno, certo non rispettando le finalità del più volte citato Art. 121, che, oltre che di salvaguardia dell’occupazione mira anche al potenziamento delle “attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali”.

Inoltre, non si comprende come mai, al sidi, l’Amministrazione informi le segreterie scolastiche che “ le funzioni Cooperazione applicativa per la Gestione delle supplenze brevi e saltuarie sono state adeguate lo scorso venerdì, al fine di inibire la stipula di nuovi contratti di supplenza breve dopo il rientro del titolare o la trasmissione a NoiPA di quelli inseriti a sistema. Pertanto le procedure non consentono……….”.

Si chiede, pertanto, una precisazione che scongiuri la situazione sopra rappresentata e consenta il mantenimento in servizio dei supplenti, anche dopo il rientro del titolare, fino a che sarà necessario a fronteggiare la situazione emergenziale in atto o, quantomeno, fino a che una nuova rilevazione offra dati di certezza contabile tali da assumere decisioni conseguenti. E’ appena il caso di sottolineare l’urgenza di quanto richiesto.

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