23/03/2020 – Congedo parentale, Bonus baby-sitting, Permessi per 104 – Scheda n. 194
Dal Decreto-legge “CuraItalia” n. 18 del 17.3.20, dopo “una prima sintetica illustrazione” fornita dall’INPS con il messaggio n. 1281 del 20-3-2020,cui seguiranno “istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei benefici”.
Scheda n. 194 – Visualizza e scarica il pdf.
MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE PER L’EMERGENZA COVID-19
1.Congedo parentale (art. 25, co. 1 , con rinvio all’art. 23 (co. 1,2,4,5,6,7)
Si tratta di un congedo straordinario specifico (definito “congedo COVID-19”) di 15 giorni, in aggiunta ai normali permessi e congedi di qualsiasi tipo. Vale dal 15 marzo al 3 aprile.
Per poter fruire del congedo è necessario che nel nucleo familiare:
- non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- nessuno dei genitori lavoratori stia già fruendo di analoghi benefici.
La fruizione del congedo è possibile anche per i genitori affidatari.
La misura riguarda sia il personale ATA – per chi svolge il lavoro agile e per chi è in turnazione – sia per il personale docente, che svolge l’attività didattica a distanza.
La domanda di congedo si presenta a Scuola, come al solito. Il congedo non può essere superiore a 15 giorni per genitori con figli di età non superiore a 12 anni. Gli stessi giorni di congedo sono previsti per coloro i quali hanno figli di età compresa tra 12 e 16 anni, ma a condizioni economiche diverse, come di seguito riportato:
- per i genitori con figli di età non superiore a 12 anni, i giorni di congedo sono retribuiti al 50% della retribuzione e sono coperti da contribuzione figurativa;
- per i genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni, i giorni di congedo non sono retribuiti e per tali giorni non è prevista contribuzione figurativa.
I limiti d’età non sono previsti per i genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92 e iscritti a scuole di ogni ordine e grado.
Il congedo e l’ indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico NON spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
La fruizione del congedo COVID-19 è alternativa rispetto al voucher baby sitter.
È possibile cumulare:
- ✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile),
- ✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
2. Bonus baby-sitting (art. 25, co. 3).
E’ prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate a causa dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole.
Il bonus spetta ai genitori – anche in caso di adozione e affido preadottivo- per figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020.
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito.
La fruizione del congedo COVID-19 è alternativa rispetto al voucher baby sitter.
- È possibile cumulare:
- ✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- ✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
3. Permessi per 104 (art. 24)
Si tratta dei 3 giorni di permesso retribuito (legge 104/92) per assistenza al familiare con handicap grave per personale docente e ATA, fruibili a giorni interi o a ore (18 al mese) per il personale ATA, solo a giorni interi per il personale docente.
Con il nuovo decreto ai 3 giorni mensili si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Totale gg. 18.
Chi ne ha diritto può scegliere come utilizzare i 18 giorni nei due mesi:
- possono essere utilizzati consecutivamente nello stesso mese,
- possono essere utilizzati tra marzo e aprile, perché non scadono il 31 marzo 2020.
Le modalità per la richiesta e l’utilizzo
di questi permessi rimangono le stesse di sempre.
(ad esempio, se si assistono due
familiari e si godeva di 6 giornate mensili è ora possibile cumulare anche i
giorni aggiuntivi: chi prima aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al
mese per due familiari, adesso ha diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra
marzo e aprile).
- È possibile cumulare:
- ✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 compresi i giorno aggiuntivi (6 + 12 per marzo e aprile);
- ✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Mestre, 22 marzo 2020