16/09/2019 – CONTRATTI A TD Alcune annotazioni

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ANNOTAZIONI SULLE SUPPLENZE DOCENTI DALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

LA CONVOCAZIONE

  1. La convocazione degli insegnanti avviene tramite posta elettronica : PEC (Posta Elettronica Certificata) o posta elettronica ordinaria (PEO).

C’è una deroga per le scuole della primaria e dell’infanzia. Per supplenze che possono durare fino a dieci giorni la scuola può interpellare i supplenti nella fascia orario di reperibilità dalle 7.30 alle 9. Oppure può utilizzare anche una delle seguenti procedure:

  • prima consulta la graduatoria, poi chiama al telefono l’aspirante docente dalle 7.30 alle 9;
  • se il docente non risponde, la segreteria continua a scorrere la graduatoria, perché di fatto se non si riesce a reperire il docente, ciò equivale alla rinuncia esplicita.

2.     Per supplenze pari o superiori a 30 giorni, bisogna comunicare almeno ventiquattro ore prima la proposta di assunzione rispetto al termine utile per la risposta; inoltre, c’è un altro termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

3.     Per supplenze fino a 29 giorni, l‘istituto scolastico deve specificare il termine entro il quale deve esserci la convocazione o il riscontro. Di solito è rispettato il termine delle 24 ore.

  1. I termini sono vincolanti. Se la convocazione non rispetta questi termini, può essere ritenuta nulla o contestata.
  2. Il messaggio di convocazione contiene:
  • i dati fondamentali riguardanti la supplenza come la data di inizio, la data di fine, l’orario complessivo settimanale;
  • il termine del giorno e l’ora in cui deve avvenire la convocazione;
  • l’ordine della graduatoria con i nomi degli altri insegnanti;
  • la data in cui sarà assegnata la supplenza;
  • le indicazioni per poter contattare la scuola.
  1. NB. L’operazione di convocazione richiede molta attenzione perché, per le scuole, il conferimento degli incarichi di supplenza è uno dei processi a maggior rischio corruttivo (lo afferma l’ANAC –Autorità Nazionale Anticorruzione). L’evento rischioso consiste nella possibile disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del DS.

 L’ACCETTAZIONE

  • La fase che precede l’accettazione è la disponibilità alla proposta contrattuale. La rinuncia comporta delle sanzioni (vedi sotto).
  • Anche per il personale a tempo determinato c’è la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).
  • Inoltre può stipulare –su sua richiesta – contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.
  • Per accettare una supplenza, l’aspirante deve essere privo di altri rapporti di lavoro.

Se l’aspirante è già in servizio quando gli arriva una nuova proposta:

  • se è in servizio con orario intero per un periodo inferiore a quello del termine delle lezioni, può risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre (fino al 30 giugno o fino al 31 agosto),
  • se è in servizio con rapporto di lavoro ad orario non intero per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni :
  • può accettare una supplenza fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8;
  • può completare l’orario (alle condizioni di cumulabilità e ai limiti previsti art. 4 del DM 131/07).
    • se è in servizio con rapporto di lavoro ad orario non intero di durata fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8, può solo completare l’ orario (alle condizioni di cumulabilità e ai limiti previsti art. 4 del DM 131/07);
    • se già in servizio su una supplenza breve non può lasciarla per un’altra supplenza breve anche se più lunga.

ATTENZIONE. L’accettazione della supplenza impone degli obblighi, cioè dopo aver accettato bisogna assumere servizio, altrimenti scattano delle sanzioni (vedi sotto). E’fatta salva la possibilità di richiedere il differimento (vedi sopra).

 IL MANCATO PERFEZIONAMENTO, LA RISOLUZIONE ANTICIPATA, L’ABBANDONO DEL RAPPORTO DI LAVORO

  1. Le seguenti conseguenze sono relative a tutto l’anno scolastico in corso:
  • La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite dalle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Le sanzioni non si applicano o vengono revocare se la rinuncia, la mancata assunzione o l’abbandono sono dovuti a giustificati motivi suffragati da relativa documentazione da far pervenire alla Scuola.