29/03/2019 – TRASFERIMENTI I docenti assunti e ammessi al terzo anno FIT non devono fare domanda di trasferimento
Parliamo dei docenti che erano stati ammessi alle procedure concorsuali essendo in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, oppure, per i soli posti di sostegno, che aggiungevano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno peri medesimi gradi di istruzione. I suddetti titoli dovevano essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017.
Detti docenti sono stati inseriti nelle graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2018.
Il percorso di formazione che stanno svolgendo, di durata annuale, – che prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale- è finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali; si conclude con una valutazione finale (dal DDG 85/2018).
Questi docenti, all’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova, assumono la titolarità, dall’a.s. 2019/20, nella stessa scuola in cui stanno prestando servizio in quest’anno scolastico e che sarà opportunamente accantonato e non disponibile per i trasferimenti.
In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio,il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.
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Invece gli aspiranti utilmente collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del medesimo concorso (DDG 1 febbraio 2018, n. 85) ma approvate entro il termine del 31 dicembre 2018 e quindi individuati – ai sensi del DM 631 del 25 settembre 2018 – l’accantonamento dei posti avverrà a livello provinciale.